La Legislazione
La legge regionale
La figura della Guida Alpina dal punto di vista giuridico è stata istituita dalla legge quadro dello Stato Italiano il 2 gennaio 1989 n° 6. Successivamente le regioni hanno emanato le proprie leggi recependo e modificando la normativa statale. La regione Friuli Venezia Giulia ha ratificato la legge il 20 novembre 1995 n° 44. Il testo attualmente in vigore è la Legge Regionale del 18 gennaio 2002 n° 2 e successive modifiche.
La legge regionale 2002/2 disciplina tutte le attività turistiche, includendo fra queste le attività alpinistiche. Definisce perciò la Guida Alpina come professione turistica. L’articolo 39 (Titolo III capo I comma 2) afferma che “qualora le attività (turistiche e quindi alpinsitiche) implichino l’esercizio delle professioni turistiche (quindi guida alpina e aspirante guida alpina), devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.
Estratti dalla lagge, gli articoli più significativi sono:
Art. 121 – Definizione dell’attivita’
- E’ guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita’:
- a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagnae senza limiti di difficolta’, nonche’ in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;
- b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;
- c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistichecon esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
- d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblicoin qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
(…)
Art. 122 – Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia
- E’ riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all’articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
(…)
Art. 123 – Albi di guida alpina- maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina
- L’esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina e’ subordinato all’iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il Collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.
(…)
Art. 125 – Scuole di alpinismo
- Ai fini dell’esercizio coordinato delle attivita’ professionali di insegnamento di cui all’articolo 121, comma 1, lettera c), puo’ essere autorizzata l’apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.
(…)
Art. 136 – Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo
- L’abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
- I corsi e gli esami di cui all’articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l’Amministrazione regionale.
(…)
Art. 137 – Iscrizione agli albi
- Possono essere iscritti agli albi (…) coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abilitazione all’esercizio della professione conseguita ai sensi dell’articolo 136;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
- d) eta’ minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo (…), e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina (…);
- e) idoneita’ psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
(…)
Art. 139 – Divieti e doveri
(…)
- Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina (…) sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, (…) escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell’ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
- Gli iscritti agli albi (…) sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della professione.